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Tecnici e green pass: chiarimenti dal Dipartimento Sport

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Ci avviciniamo ormai al primo compleanno del green pass, varato lo scorso 22 aprile con il decreto anti-covid del Governo Draghi. La “certificazione verde”, da allora, di cambiamenti ne ha subiti fin troppi, creando difficoltà e incomprensioni a tutti i livelli della società.

Un ultimo quesito sul suo utilizzo, mirato direttamente ai lavoratori del mondo sportivo, è stato posto dal numero uno della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi direttamente al direttore del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio.

La richiesta di chiarimenti verteva proprio sull’utilizzo del “green pass rafforzato” – la certificazione che attesta la conclusione del ciclo vaccinale o della guarigione dal Covid – per i tecnici impegnati in competizioni sportive.

Il dubbio nasceva all’interno delle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” in particolare sull’accesso alla competizione da parte dei partecipanti non muniti di super green pass.

La riposta del direttore del Dipartimento Sport dott. Sciscioli è stata molto chiara. L’attività del tecnico che prende parte alla competizione è legata al rapporto di lavoro che esso ha con l’associazione/società sportiva iscritta al campionato. Questo fa si che, come per lavorare in palestra, gli allenatori NON hanno bisogno di certificazione verde rafforzata (e quindi basta il green pass base cioè quello da tampone).

L’unica eccezione è per chi, in base al decreto legge 7 gennaio 2022, abbia compiuto i 50 anni di età e quindi sia soggetto all’obbligo vaccinale.

Il super green pass, sempre in relazione agli eventi e allenamenti sportivi al chiuso, sarà richiesto a pubblico e atleti.


Risposta integrale del direttore del Dipartimento Sport

Gentile Presidente,
in riferimento alla Sua nota del 17 febbraio scorso, con prot. 1119/PF, si rappresenta quanto segue.
Gli allenatori che accedono per lavoro a impianti sportivi, sia per allenare che in occasione di competizioni sportive, non hanno bisogno di certificazione verde rafforzata, a meno che non soggetti all’obbligo vaccinale (abbiano compiuto 50 anni di età). Pertanto, per gli allenatori sotto i 50 anni di età, è sufficiente – nell’ambito della loro attività professionale – il possesso della certificazione verde base.
Diversamente, la certificazione verde rafforzata in occasione di competizioni sportive è richiesta per l’accesso del pubblico e per gli atleti che svolgono attività sportive al chiuso o, in caso di sport di squadra e di contatto, anche all’aperto.
Cordiali saluti”

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Fabio Castelli
Nel 2012 ho seguito un sogno, quello di contribuire a dar voce al mondo della Ginnastica, a raccontarne i protagonisti, i loro sacrifici ma anche tutte le persone che si celano dietro i successi degli atleti. Quel sogno, oggi, è una grande comunità: GINNASTICANDO.it.
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