Arriva la nota ufficiale, a firma del Segretario Generale del CONI Carlo Mornati, sulla situazione degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riguardanti la zona rossa.
La nota, inviata al Dipartimento per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ai Presidenti degli EPS, pone l’attenzione sull’ultimo Decreto in materia di restrizione per la prevenzione del Covid-19: il DL del 12 marzo (che rimanda, per la normativa in merito allo sport, al DPCM del 2 marzo).
Analizziamo più a fondo, quindi, il DPCM del 2 marzo così da mostrarvi le norme che sospendono gli allenamenti e le gare degli EPS e permettono, invece, quelli delle FFSSNN, in zona rossa.
Capo III – regolamentazione in Zona Gialla
All’art. 18, comma 1, dal titolo “Competizioni sportive di interesse nazionale”, troviamo la normativa che permette le competizioni “di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva […] Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui al presente comma e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva.[…]

Capo V – regolamentazione in Zona Rossa
All’art. 41, comma 1, troviamo invece come, in zona rossa, le attività delle EPS sono sospese: “sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.“

Da qui ne deriva, ovviamente, anche lo stop ai relativi allenamenti che si svolgevano in preparazione alle eventuali competizioni.
E per quelli delle Federazioni? La risposta non è diretta ma la troviamo nell’art. 39, sempre sotto il Capo V, che titola “Disposizioni applicabili in zona rossa” e per il quale: “si applicano le misure di cui al Capo III – e cioè quelle della Zona Gialla – ove non siano previste misure più rigorose ai sensi del presente Capo.“

Ed è proprio qui l’appiglio normativo, in quanto, nel Capo V che dispone le restrizioni maggiori in caso di zona rossa, non vi è alcuna menzione alle competizioni sportive di interesse nazionale. Le quali, quindi, restano normate dall’art. 18 sopra riportato con l’esclusione, riportata dall’art. 41, degli EPS.
