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DL Rilancio, le novità in materia sportiva

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Il Decreto Legge “Rilancio”, già DL Aprile, è stato ufficialmente presentato ieri sera, dal Premier Conte, in conferenza stampa.

INDENNITA’ 600€

L’Art. 105 del Decreto, a pagina 183, enuncia le principali novità in merito al bonus assistenziale per i collaboratori sportivi che percepiscano i compensi di cui all’art. 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito, di 600€.

Viene riconosciuta a Sport e Salute la facoltà di erogare, per i mesi di aprile e maggio, fino ad un limite di 200mln€, l’indennità di 600€.

“Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell’indennità […] – recita il DL – la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per i mesi di aprile e maggio 2020.”

Per quanto riguarda, invece, le indennità del mese di Marzo, il cui fondo stanziato dal DL 17 marzo 2020 era pari a 50mln€, al comma 4 dell’Art. 105 del DL Rilancio, viene innalzato ad 80mln€, per coprire chi era evidentemente rimasto fuori.

La misura non è riconosciuta ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza.

Nel Decreto Legge, poi, viene stimato il numero degli indirizzati che “è prudenziale stimare che siano almeno 165.000 (le domande presentate sono state infatti 131.077, ma occorre tenere conto del fatto che l’ordine di priorità per i redditi più bassi ‒ stabilito con il decreto attuativo del Ministro DL Rilancio 13.05.2020 ore 17.00 185 dell’Economia ‒ potrebbe avere dissuaso molti aventi diritto dal richiedere l’indennità, come testimoniato dal fatto che le prenotazioni era state superiori, circa 153.586).”

Si deduce, infine, che tale prelazione rivolta ai collaboratori sportivi sotto i 10mila€ è stata abrogata.

MISURE PER LO SPORT

Il Capo IV del Titolo VIII del Decreto Rilancio, vede invece enunciate le misure per lo sport.

Sono sospesi, fino al 30 giugno 2020, i termini per il pagamento dei canoni di locazione e concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e degli enti territoriali. (Nel Decreto del 17 marzo il termine era il 31 maggio). (Art. 210, comma 1 lett. a)

I versamenti dei predetti canoni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di luglio 2020. (La misura prevedeva il termine fissato nel mese di giugno.) (Art. 210, comma 1 lett. b)

Si potranno rivedere le concessioni degli impianti pubblici con i rispettivi enti concedenti anche attraverso l’allungamento del termine di durata del rapporto. (Art. 210 comma 2)

La nuova disposizione, in materia di locazioni di impianti sportivi, vede “in via presuntiva, la percentuale di riduzione del canone in misura non inferiore al cinquanta per cento dell’importo pattuito, per tutto il periodo di efficacia delle suddette misure, salvo che il locatore fornisca una prova di pronta soluzione di un minore squilibrio tra le prestazioni.” (Art. 210, comma 3)

Infine, il DL Rilancio, estende le disposizioni in materia di acquisto dei titoli di accesso per gli spettacoli anche per gli abbonamenti delle palestre. La norma, ovviamente, si basa sulla sopravvenuta impossibilità della prestazioni sportive e, quindi, per gli acquirenti sarà possibile presentare, entrro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto Legge Rilancio, la richiesta di rimborso delle quote versate per i periodi di sospensione delle attività allegando la ricevuta del versamento.

I gestori degli impianti sportivi, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta, potranno:

  • Rimborsare la cifra
  • Rilasciare un voucher dello stesso importo valido, per la stessa struttura, dalla data di cessazione dell’attività sportiva. (Art. 210, comma 4)

FONDO PER IL RILANCIO DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE

All’Art 211 del DL Rilancio, troviamo la costituzione di un Fondo per il rilancio dello Sport Nazionale in seno al Ministero dell’Economia le cui risorse saranno gestite dall’Ufficio dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Dalla data dell’entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2022, lo 0,3% della raccolta delle scommesse sportive sarà rivolta a tale Fondo.

Il Fondo, comunque, non potrà scendere al di sotto dei 40mln€ per il 2020 e ai 50mln€ per 2021 e 2022.

Entro 10 giorni, indica il DL, l’Autorità delegata in materia di Sport e il Ministro dell’Econoia adotteranno i criteri di gestione.

EVENTI SPORTIVI

In relazione all’emergenza COVID-19, il Decreto pone in capo alle Federazioni Nazionali, in deroga alle norme vigenti, il potere di attuare provvedimenti “relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, professionistici e dilettantistici, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019/2020”

*Rimaniamo in attesa del DL bollinato, ma non dovrebbero esserci discrepanze con quanto scritto.

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Fabio Castelli
Nel 2012 ho seguito un sogno, quello di contribuire a dar voce al mondo della Ginnastica, a raccontarne i protagonisti, i loro sacrifici ma anche tutte le persone che si celano dietro i successi degli atleti. Quel sogno, oggi, è una grande comunità: GINNASTICANDO.it.
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