Nella notte è uscito il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri annunciato dal Premier Conte in conferenza stampa.
Il DPCM, come anticipato già nei giorni scorsi anche dal Ministro dello Sport Spadafora, vede un piccolo passo in avanti per il mondo sportivo al comma g dell’Art.1 del decreto.
Questo l’estratto integrale:
“Sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da Covid-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai Giochi Olimpici o a manifestazioni Nazionali ed internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il Dipartimento della Protezione Civile, apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta del CONI ovvero del CIP, sentita la Federazione Medico Sportiva Italiana, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di Promozione Sportiva.”
Dunque, analizzando meglio il contenuto del disposto normativo su elencato, possiamo notare che:
- potranno riprendere gli allenamenti degli sport individuali per atleti di interesse nazionale in vista della preparazione ai Giochi Olimpici o a gare nazionali.
Su questo punto, però, è evidente come il CONI, il CIP e la Federazione saranno determinanti. A queste tre autorità toccherà individuare chi, per ogni disciplina, sarà idoneo alla ripresa degli allenamenti.
Per quanto concerne la dicitura, gare nazionali, che può far pensare ad un allargamento la platea di chi è pronto a ripartire, la nostra interpretazione ci porta a sottolieanre come il soggetto del periodo ricade sugli atleti professionisti e non riconosciuti di interesse nazionale. E non, quindi, tutti gli atleti che dovranno preparare una competizione nazionale.
Rimanendo nel campo delle ipotesi, immaginiamo però possibile (e la decisione spetterà solo alla FGI insieme al CONI), come anche ben illustrato nella nostra intervista al DTN Enrico Casella, includere forse qualche ginnasta Gold all’interno della lista di chi riprenderà le attività.
- sono consentite […] a porte chiuse, per gli atleti di dicipline sportive individuali
É evidente, qui, come le Farfalle della Ritmica ma anche le squadre dell’Aerobica, dovranno attendere il 18 maggio, data in cui, come annunciato da Conte in conferenza stampa, potrebbe essere quella del via agli allenamenti per gli sport di squadra.
- sono emanate, previa valutazione del comitato tecnico-scientifico […] apposite Linee-Guida
Su quest ultimo periodo del comma in oggetto, vediamo l’entrata in vigore di determinate Linee-Guida, sottoposte a valutazione del comitato tecnico-scientifico della Protezione Civile, a cura dell’Ufficio dello Sport della PCM su proposta del CONI o CIP e sentite FFSSNN, DSA e EPS. Queste disposizioni, ipotizziamo siano state tratte dai questionari che il CONI (come avevamo scritto qui) aveva richiesto ad ogni singola Federazione entro il 23 aprile. Attendiamo ufficiale pubblicazione di tale documento.
Inoltre, rimaniamo in attesa delle dichiarazioni della Federazione Ginnastica d’Italia in merito a chi sarà idoneo alla ripresa degli allenamenti.
All’Art.10 recante le Disposizioni Finali si dispone che, le stesse, si applicano dalla data del 4 maggio 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020 e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, a eccezione di quanto previsto dall’articolo 2, commi 7, 9 e 11, che si applicano dal 27 aprile 2020 cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.